Il giurista Gatta, ‘da Garlasco a Dassilva cos’è processo indiziario e i rischi della giustizia show’

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(Adnkronos) –
Assolto dalla Corte d’Assise di Rimini dall’accusa di aver ucciso Pierina Paganelli mentre la procura aveva chiesto l’ergastolo: Louis Dassilva è uscito dal carcere, dove era rinchiuso dal luglio 2024. Così, mentre nei salotti tv i commentatori continuano a infervorarsi sul caso Garlasco, una nuova sentenza riaccende i riflettori sul ‘processo indiziario’ e sugli effetti dei processi mediatici. Il professore ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano e presidente dell’Associazione italiana dei professori di Diritto penale Gian Luigi Gatta, interpellato dall’Adnkronos, fa una premessa: “Il processo serve ad accertare fatti ed eventuali responsabilità, che richiedono l’esistenza di prove. La prova è il cuore del processo, dalla quale dipendono condanne o assoluzioni. E’ un principio costituzionale: la prova si forma nel processo, davanti al giudice, nel contradditorio tra accusa e difesa. La legge prevede che, per pronunciare una condanna, la responsabilità dell’imputato deve essere accertata ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’. E’ la regola Beyond any reasonable doubt (Bard) del processo accusatorio statunitense, importata vent’anni fa anche nel nostro codice. Le prove devono essere portate a fondamento della responsabilità e devono superare eventuali dubbi. Se residua anche solo un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell’imputato, si impone l’assoluzione”. 

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“Le prove utilizzabili nel processo penale possono essere di tipo diverso – sottolinea Gatta – Possono essere più o meno piene e solide, da sole o complessivamente considerate. Un mero indizio non è una prova. E’ un elemento che può dare spunto per approfondimenti, durante le indagini, e che ne legittima l’avvio. Gli indizi sono infatti sufficienti a far avviare un’indagine ma non per una condanna. Gli indizi diventano però prove – e si parla di prova indiziaria e di processo indiziario – quando sono plurimi, gravi, precisi e concordanti. Lo prevede l’articolo 192 del codice di procedura penale. Eccoci al cosiddetto processo indiziario. E’ un processo nel quale mancano prove piene ma ci sono solo indizi. Se questi sono ritenuti dal giudice gravi, precisi e concordanti, capaci di superare ragionevoli dubbi, consentono una condanna. Altrimenti no”. “La verità processuale può esser ricostruita anche attraverso indizi, quando mancano altre prove, ma la strada è stretta e in salita, per l’accusa. La sentenza di condanna pronunciata all’esito di un processo indiziario è perciò quasi fisiologicamente meno solida nella sua tenuta nei successivi gradi di giudizio o in sede di revisione – spiega l’esperto – Non è affatto semplice fondare una condanna su indizi, specie per reati gravi come l’omicidio”. Ma nel caso di assenza di prove biologiche, come ad esempio il dna, o di una confessione come è possibile ritenere un imputato colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio? “E’ possibile – risponde il professor Gatta – sulla base di altri elementi di prova, se ce ne sono. Se si tratta di indizi devono essere però, appunto, gravi, precisi e concordanti. Su questa complessa valutazione si regge l’esito del processo. La valutazione della prova è il momento tecnicamente più delicato del processo, nel quale hanno un ruolo importante anche l’accusa e la difesa, che con le loro domande possono orientare la valutazione del giudice”.  

“Una valutazione che deve poi confluire nella motivazione della sentenza. La motivazione è molto importante, nel sistema, perché consente di controllare la correttezza del ragionamento del giudice. Il vizio di motivazione, la mancanza l’insufficienza o la contraddizione di una motivazione, in punto di prova, può essere oggetto di un ricorso alla Corte di Cassazione, che può annullare condanne o assoluzioni per via di una errata valutazione di prove, anche indiziarie”. Quanto ad eventuali richiami alla vicenda Garlasco dove Alberto Stasi – dopo cinque processi, due assoluzioni in primo grado e in appello, un processo d’appello bis con nuove perizie- è stato condannato con rito abbreviato, il professore osserva: “Ogni caso fa storia a sé. Ciò che accomuna i due casi è che si tratta di processi indiziari per omicidio. In questo genere di processi i dubbi sulla responsabilità degli imputati fanno più fatica a essere dissolti e le gravi conseguenze del reato – la condanna all’ergastolo o molti anni di reclusione – finiscono o dovrebbero a mio parere finire per avere un peso significativo nella valutazione della prova”. 

“E’ questione di civiltà del diritto e di garanzie costituzionali, che tutti invocheremmo, d’altra parte, se fossimo seduti sul banco degli imputati. Ciò detto, è chiaro che l’esito di condanna o assolutario in relazione a questo o a quel processo può essere criticato, se si hanno argomenti per farlo, e, soprattutto, può essere soggetto a una nuova valutazione – spiega il professore ordinario di Diritto penale nell’Università degli Studi di Milano – A questo servono i giudizi di impugnazione (appello e Cassazione) e, come insegna il caso Garlasco, anche di revisione dopo la sentenza definitiva”.  

“C’è poi un aspetto che va considerato, a proposito dell’interesse popolare per questo genere di processi, amplificato dai media – prosegue – Non dimentichiamo che processi per omicidio doloso come quelli di cui parliamo sono giudicati dalla Corte d’Assise, che è composta anche da giudici popolari, estratti a sorte tra i cittadini. La valutazione della prova è fatta anche da loro, non sul divano di casa, dopo una faticosa giornata di lavoro, o in uno studio televisivo, ma assieme a un giudice professionale e, soprattutto, dopo aver partecipato al processo, dopo aver letto le carte e aver ampiamente riflettutto. Per questo ha fatto bene il legislatore, nel 2019, a escludere il giudizio abbreviato e la competenza della Corte d’assise e della giuria popolare nei processi per reati puniti con l’ergastolo”. (di Sara Di Sciullo) 

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