Il giudice sportivo ha deciso: multate 5 società, c’è anche il Napoli
La Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito alla 21esima giornata di campionato e alle ammende attribuite a cinque società tra cui il Napoli. Di seguito il comunicato ufficiale:
“Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata ritorno i sostenitori delle Società Atalanta, Bologna,
Como, Fiorentina, Hellas Verona, Internazionale, Napoli, Udinese e Venezia hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3
CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”