Serie A: Lazio-Torino si giocherà

Su decisione del giudice sportivo, niente 3-0 a tavolino

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Lazio-Torino non subirà lo stesso stillicidio di Juventus-Napoli:

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Visto il rapporto dell’arbitro circa la gara, non iniziata per mancata presentazione della squadra della Soc. Torino F.C..Visto il ricorso della Soc. Torino F.C. per il riconoscimento della forza maggiore ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F., in ordine alla mancata disputa della gara in oggetto, prevista per il 2 marzo 2021, ore 18.30, in Roma, Stadio Olimpico, preannunciato il 3 marzo 2021 e pervenuto nei termini il 5 marzo 2021. Viste le deduzioni pervenute nei termini, in data 10 marzo 2021, da parte della Società S.S. Lazio, ai sensi dell’art. 67, comma 7, CGS, a seguito della fissazione della data di assunzione della decisione comunicata con PEC dell’8 marzo 2021, ore 11.59.Visti gli allegati e gli atti tutti, e ritenuta la documentazione disponibile sufficiente per assumere le decisioni di stretta pertinenza di questo Giudice Sportivo in ordine alla gara.Come precisato in precedente recente occasione (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020) questo Giudice è chiamato, con valutazione di merito ad esso spettante ex art. 55, comma 2, delle NOIF della FIGC, a verificare unicamente la eventuale sussistenza, ai soli fini sportivi e quindi dell’applicazione delle normative federali, di motivi di forza maggiore in ordine alla mancata presentazione in Roma, Stadio Olimpico, della Società Torino F.C. per la disputa dell’incontro di campionato 2020/21 Lazio-Torino come programmato dalla Lega Serie A per il giorno 2 marzo 2021 ore 18.30, e dunque in ordine alla possibile non applicazione delle sanzioni della perdita della gara per 0-3 (e penalizzazione di un punto in classifica) derivanti dall’art. 53 NOIF in seguito al rapporto arbitrale che abbia accertato il mancato inizio dell’incontro per mancata presentazione di una squadra, nella specie la Soc. Torino, derivando in altri termini dalla mancata presentazione per disputare l’incontro l’applicazione in automatico delle richiamate sanzioni previste dall’art. 53, salva solamente la eventuale dimostrazione della sussistenza della “forza maggiore”.

Fonte: Gonfia La Rete

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