La Marca: “La situazione nel caso plusvalenze è molto difficile”

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A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo.
Caso plusvalenze
 “Come già detto in passato il riferimento normativo in questione è l’art 31 del Codice di Giustizia Sportiva che al comma 1 così chiarisce: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.”. Di norma sulla base del citato articolo la società è punita con la sanzione dell’ammenda.
Discorso più complesso, invece, è l’art.31 comma 2, del medesimo codice, che chiarisce come la società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l’iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, può essere punita con sanzioni molto più serie che variano dalla penalizzazione di punti in classifica (che potrebbe fatta valere anche nella stagione successiva), dalla retrocessione all’ultimo posto in classifica sino all’esclusione dal campionato con l’assegnazione ad una categoria inferiore, inoltre bisogna ricordare tra il novero delle possibilità vi è la non assegnazione o la revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato.
In merito, invece, per quanto riguarda i dirigenti delle società in questione sempre sulla base dell’art 31 comma 7, ciò vale anche per i soci e non soci di cui all’art.2 comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che sono soggetti a deferimento, vi è il rischio di andare incontro alla sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a sei mesi.”

 

 

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Fonte: 1StationRadio

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